La Fondazione fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al primo trimestre 2020In merito a quanto Enasarco ha comunicato, vi riportiamo degli ulteriori nostri chiarimenti:1- La Fondazione Enasarco ha solo messo in pratica quanto previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo dell’8 aprile 2020 n. 23 che permette alle imprese preponenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano di beneficiare della sospensione dei contributi, purché in possesso di determinati requisiti; 2- Tale misura è già stata applicata dalla Fondazione nei casi di precedenti calamità naturali, con l’unica differenza che nel caso del Covid19 le misure sono allargate all’intero territorio nazionale e non ad un singolo territorio colpito dagli eventi calamitosi. Queste misure erano state approvate anche dai sindacati che hanno contestato il provvedimento di sospensione; 3- Gli Agenti di Commercio non corrono alcun rischio sotto l’aspetto pensionistico perché, come previsto dal punto 4 dell’art. 18 del regolamento del 2013 “La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto stesso”; 4- La sospensione riguarda il termine per il pagamento dei contributi ma non l’obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti. Pertanto, tutte le imprese preponenti sono tenute alla compilazione on line della distinta di versamento entro il 20 maggio 2020, comprese quelle che possono sospendere il versamento dei contributi dichiarati con la distinta on-line perché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18 D.L. n. 23/2020. 5- Ci sono molti agenti di commercio che hanno dei cosiddetti “sub-agenti” e, di conseguenza, sono da considerarsi come Preponenti ai fini della contribuzione Enasarco. Questi agenti potranno usufruire della sospensione prevista dal decreto legge; 6 – L’obbligo di contribuzione è in capo al Preponente, il quale è il solo e unico responsabile del versamento dei contributi, anche della quota a carico dell’Agente di Commercio. Di conseguenza,Enasarco può applicare quanto previsto dal Decreto esclusivamente per le aziende Preponenti;In questo periodo, come vi avevamo detto tempo fa, gira troppa disinformazione, quindi vi invitiamo a seguire le nostre newsletter, a girarle ai vostri colleghi e, se avete dubbi, a scriverci o chiamarci.Vi ricordiamo, inoltre, di visitare l'Osservatorio che abbiamo creato per questa emergenza, dove trovate le informazioni più importanti su quello che riguarda il mondo degli agenti di commercio: www.osservatorioagentidicommercio.it

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