Sulla base di quanto previsto dall'articolo 71 della bozza della Legge di Bilancio 2021, sembra che sia tornato l'indennizzo per la cessazione dell'attività, che era stato sospeso nel 2020 per mancanza di fondi.

Cos'è questo indennizzo?
L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa anche agli agenti di commercio che cessano di lavorare, senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Requisiti
L’indennizzo spetta agli agenti di commercio che:
– abbiano cessato definitivamente l’attività e richiesto la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
– al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
– al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti;

La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti.

L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo, pertanto, se si riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, si è tenuti a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. In questo caso, l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività. Importo
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti.
Per il 2020 questo valore è di circa € 516. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.
L'indennizzo è diventato strutturale da qualche anno, tuttavia la concessione dello stesso è subordinata alla disponibilità delle risorse di cui all'apposito fondo per la razionalizzazione della rete commerciale presso l'Inps.
Per questo motivo, ossia la mancanza di fondi, nel 2020 questo indennizzo era stato sospeso. La legge di bilancio 2019 ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% per finanziare questo fondo.
Con la nuova legge di bilancio, per il 2021 resta tutto uguale, ma dal 2022 la percentuale passa allo 0,48% aggiuntivo, di cui:
– 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo;
– 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Non essendo ancora stata approvata la Legge di Bilancio, vi invitiamo ad attendere che il provvedimento sia definitivo.

Da quel momento, potrete recarvi presso la sede Inas Cisl a voi più vicina per istruire la pratica: www.inas.it

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