Con la newsletter di oggi facciamo un riepilogo dei casi di chiusura del rapporto di agenzia, con alcuni suggerimenti.
Prima di iniziare, vi ricordiamo che la chiusura del rapporto è, al pari della firma del contratto di agenzia, un momento importantissimo della vostra attività quindi gestitelo sempre con il supporto dei nostri operatori.
Un rapporto di agenzia si può chiudere:
– per iniziativa della casa mandante;
– per iniziativa dell’Agente di Commercio;
– per accordo tra le parti;
– per effetto di una procedura concorsuale, in particolare un concordato o un fallimento;
INIZIATIVA DELLA CASA MANDANTE
La risoluzione può avvenire per giusta causa, ossia per un fatto grave imputabile all’agente, o per iniziativa della casa mandante.
Nel primo caso, una volta ricevuta la disdetta, andrà verificato con i nostri operatori il motivo imputabile all’agente e, nel caso, andrà contestato tempestivamente, anche con l’intervento diretto del nostro sindacato.
Se confermata la responsabilità grave dell’Agente, non sono dovute le indennità di fine rapporto e, nei casi di concorrenza o appropriazione indebita, nemmeno il Firr.
Nel secondo caso, invece, l’azienda potrà dare la disdetta con il preavviso previsto oppure pagare una somma, nei termini previsti dall’Accordo Economico Collettivo, in sostituzione del preavviso non dato.
Vi consigliamo di far sempre verificare queste lettere di disdetta perché, molto spesso, le aziende sbagliano i termini per la chiusura del contratto.
La disdetta deve esser formale ossia non dovete mai accettare chiusure del contratto fatte a voce. Pretendete sempre, come minimo, una PEC o una Raccomandata.
Per la richiesta formale del conteggio e del pagamento delle indennità di fine rapporto si consiglia di non attendere mai più di un anno dal ricevimento della disdetta.
INIZIATIVA DELL’AGENTE
Anche in questo caso, la disdetta può essere per giusta causa, ossia per un fatto grave imputabile alla casa mandante, o per semplice iniziativa dell’agente. Su questo argomento continuiamo a vedere ancora troppi errori da parte degli Agenti di Commercio: risoluzioni per giusta causa frettolose e/o non giustificate, preavvisi sbagliati, testi scritti molto male.
A cura delle sedi Fisascat Cisl di Belluno e Treviso e della Fisascat Cisl del Friuli Venezia Giulia Prima di invocare la giusta causa è bene analizzare la questione con il nostro personale, per verificare che ci siano i presupposti, anche preparando il terreno con opportune diffide. Nel caso della disdetta “semplice”, fate attenzione a dare sempre il giusto preavviso, incrociando in modo corretto ciò che dice il vostro contratto, l’Accordo Economico Collettivo ed il Codice Civile. Ricordate, inoltre, che se a dare la disdetta è l’Agente di Commercio, esclusi i casi di risoluzione per giusta causa, non c’è il diritto ad alcuna indennità di fine rapporto, ad esclusione del Firr. ACCORDO TRA LE PARTI Questo tipo di chiusura può essere un’opportunità, ma anche un rischio. Con una chiusura concordata tra le parti non c’è il diritto a ricevere le indennità di fine rapporto, ad esclusione del Firr, a meno che non venga espressamente scritto nel testo che andrete a firmare. Con questo tipo di accordi le parti concordano i tempi di chiusura del rapporto e le somme dovute da una parte all’altra. Solitamente si arriva a questo tipo di chiusure dopo un confronto tra le parti ed una definizione complessiva delle somme oggetto della trattativa. Per rendere “tombale” l’accordo, si può optare per la sottoscrizione delle intese raggiunte in sede sindacale. In questo caso il documento, firmato anche dal sindacato in qualità di conciliatore, ha un valore legale importante. Come diciamo sempre, in questo tipo di accordi si può scrivere quasi di tutto, l’importante è scriverlo bene. Anche in questi casi, affidatevi sempre agli operatori della Fisascat Cisl.
CHIUSURA PER CONCORDATO O FALLIMENTO
In questi casi, molto spesso non arriva una disdetta formale dall’azienda ma il rapporto risulta di fatto cessato per l’intervenuta procedura di concordato o fallimento.
Per la richiesta dei propri crediti bisognerà presentare una serie di documenti per evidenziare a quale titolo vengono chieste determinate somme.
Chi cade in un concordato o fallimento non potrà mai avere certezza di rientrare dei propri crediti, ma l’errore da non commettere è presentare una richiesta in modo errato o superficiale. Fisascat Cisl, ovviamente, si occupa anche di queste cose e, nei casi più complicati, ci si può affidare all’esperienza dei nostri legali fiduciari.