Dell’Orefice: «La valorizzazione delle rappresentanti sindacali, e in particolare, delle RLS è espressamente prevista al fine di adottare misure efficaci per assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»
Roma, 17 luglio 2020 – Il Tribunale di Treviso ha dichiarato antisindacale la condotta adottata dalla Rekeep SpA (già Manutencoop Facility Managemente SpA), società subentrata nell’appalto dei servizi di pulizia, sanificazione e smaltimento dei rifiuti dell’Ospedale di Cà Foncello, a seguito del ricorso presentato dalla Fisascat Cisl Belluno Treviso in risposta alla esclusione della RSA e/o RLS del nosocomio dal Comitato Covid-19 ex art. 13 Protocollo 14/3/2020.
La sentenza rappresenta una tra le prime in materia di comportamento antisindacale ex art. 28, Statuto dei lavoratori, per violazione dei Protocolli condivisi fra parti socio-economiche e Governo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Nel dettaglio la Rekeep SpA non si riteneva vincolata dall’accordo sindacale intercorso con la precedente affidataria del servizio (che riconosceva i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ogni “cantiere di lavoro”), considerando sufficiente ai fini delle misure anti Covid-19 previste dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, di cui peraltro negava il carattere cogente, la costituzione di un unico comitato a livello centrale (pur articolato in cinque sottocomitati per macro-aree territoriali).
Il Tribunale ha accertato che la società risultava mera affidataria del servizio di pulizia, non essendo nel frattempo mutati gli obblighi a carico del concessionario; pertanto veniva meno la sua pretesa di essere svincolata dalla disciplina concordata per il servizio in questione nonché dal riconoscimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già individuati dagli accordi precedenti.
Punto centrale della sentenza èl’affermazione della necessaria costituzione del comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, di cui al punto 13, “a livello delle specifiche e singole realtà economico/produttive concretamente interessate dall’emergenza sanitaria”.
«L’andamento della pandemia, che ha avuto una diffusione ed una intensità irregolare sul territorio italiano, necessita di risposte differenziate da adattare alle singole realtà produttive e aziendali» ha dichiarato il segretario nazionale della Fisascat Cisl Vincenzo Dell’Orefice.
«Nel caso specifico – ha sottolineato – la sentenza ha riconosciuto la condotta antisindacale che ha escluso dal Comitato la presenza di una determinata componente sindacale e/o rappresentanza per la sicurezza».
«La valorizzazione delle rappresentanti sindacali, e in particolare, delle RLS – ha concluso il sindacalista – è espressamente prevista dai Protocolli Governo e Parti Sociali al fine di adottare misure efficaci per assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».