Analizziamo una parola molto importante nel contratto di agenzia, ma che cambia di significato a seconda di dove e come viene inserita, con conseguenti problemi interpretativi da parte di molti colleghi e case mandanti. Questa parola viene spesso usata per chiarire due concetti importanti: l’esclusiva di zona e l’obbligo di operare per una sola casa mandante. Avere l’esclusiva significa avere diritto alle provvigioni dirette ed indirette sugli ordini raccolti ed andati a buon fine con determinati clienti, zone o settori. Le provvigioni dirette sono quelle che derivano da ordini raccolti direttamente dall’Agente, mentre le provvigioni indirette sono quelle dovute per ordini fatti direttamente dalla casa mandante. L’esclusiva di cui sopra, è sottintesa per legge. Ne consegue che, se le parti decidono di prevedere un compenso solo sugli ordini fatti direttamente dall’Agente, questa cosa deve essere espressamente riportata nel contratto. Le cose cambiano sensibilmente quando la parola “esclusiva” viene usata per distinguere l’agente monomandatario da quello Plurimandatario. Alcune aziende, infatti, utilizzano questa parola per indicare che l’Agente non può operare per nessun’altra casa mandante, anche se per prodotti diversi da quelli oggetto del contratto. In realtà basterebbe indicare nel contratto le parole “monomandatario” o “plurimadatario”. In ogni caso, per legge, il plurimandato è sottinteso; se una casa mandante vuole legare l’Agente al vincolo del monomandato, deve espressamente scriverlo nel contratto. Le parole, nel contratto di agenzia, e non solo, sono importanti e scrivere qualcosa in modo poco chiaro o interpretabile significa alzare in modo esponenziale il rischio di un futuro contenzioso legale. La soluzione è sempre e solo una: fai leggere il tuo contratto ad un esperto Fisascat Cisl. Per ulteriori informazioni contattate i nostri operatori sul territorio che trovate al link: http://www.fisascatcislagenti.it/site/dove-siamo
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA E DISTRIBUZIONE COOPERATIVA, MASSICCIA L’ADESIONE ALLO SCIOPERO PER I NUOVI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO ATTESI DA 4 ANNI.
RAINERI: «PRONTI A RIATTIVARE IL CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DI SETTORE, SIGLARE I NUOVI CONTRATTI E’ UN ATTO DI RISPETTO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI» Roma, 22 dicembre 2017 – Massiccia l’adesione allo sciopero indetto congiuntamente dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs nei settori della distribuzione moderna organizzata e della distribuzione cooperativa, dove complessivamente operano oltre 350mila addetti in attesa da quattro anni dei nuovi contratti nazionali di lavoro. In media nazionale oltre il 50% dei lavoratori, con punte di poco inferiori al 90% nel settore della distribuzione cooperativa comprovate in taluni casi dalla chiusura dei punti vendita, ha aderito alla protesta nazionale organizzata con cortei e mobilitazioni a livello locale con migliaia di lavoratori che hanno preso parte ai presidi promossi davanti le Prefetture e i principali punti vendita della grande distribuzione organizzata e a marchio Coop. A Vignale Riotorto, in provincia di Livorno, a supportare la mobilitazione anche i lavoratori di Unicoop Tirreno, in sciopero contro l’incerto destino dei tre punti vendita in Campania e nel Lazio, il frequente ricorso alla flessibilità, l’abuso del lavoro atipico, la terziarizzazione della logistica, l’esternalizzazione dei reparti pescheria in diversi negozi, il mancato avvio dei previsti percorsi di formazione/riqualificazione professionale e l’applicazione della cassa integrazione per i lavoratori della sede della cooperativa livornese senza la necessaria condivisione dei criteri di rotazione. «Le ragioni della mobilitazione sono state ampiamente condivise dai lavoratori della distribuzione cooperativa che in maniera generosa e spontanea hanno dato vita ad una giornata di lotta per difendere il loro diritto al rinnovo del contratto, una mobilitazione inclusiva, colorata e portata avanti con il sorriso di chi sa di stare dalla parte del giusto» ha dichiarato il segretario nazionale della Fisascat Cisl Vincenzo Dell’Orefice. «Il settore della distribuzione moderna organizzata con lo sciopero odierno inaugura una nuova fase delle relazioni sindacali – ha aggiunto il segretario nazionale della categoria Mirco Ceotto – La mobilitazione composta delle lavoratrici e dei lavoratori dei primari gruppi della grande distribuzione impegnano tutte le parti in causa a ricercare e privilegiare le ragioni dell’accordo e non della sterile contrapposizione». Per la categoria cislina è urgente tornare ai tavoli negoziali con le associazioni imprenditoriali Federdistribuzione e Ancc Lega Coop, Agci e Concooperative con un unico obiettivo, quello dei rinnovi contrattuali di settore. «La Fisascat alla luce della imponente partecipazione dei lavoratori alla mobilitazione di oggi – ha dichiarato il segretario generale Pierangelo Raineri – è fortemente orientata a riattivare i canali del confronto finalizzato alla sottoscrizione delle intese per assicurare ai lavoratori del settore l’applicazione dei contratti nazionali di lavoro». «Rinnovare i contratti nazionali – ha concluso il sindacalista – non serve solo a rinsaldare le relazioni sindacali, ma è un atto di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, glielo dobbiamo».
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, SIGLATA L’IPOTESI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE TUTELA DI GENERE, RESPONSABILITA’ SOCIALE E RICONOSCIMENTI INTEGRATIVI PER TUTTI I DIPENDENTI
Roma, 21 dicembre 2017 – È stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale tra l’istituto Europeo di Design (IED) e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Il contratton che decorrerà dal 1 gennaio 2018 e sarà valido per tre anni, in questi giorni sarà presentato alle assemblee dei lavoratori per l’approvazione. IED Spa è una importante università privata, con sedi a Milano, Roma, Firenze, Cagliari, Venezia, Como, Barcellona, Madrid, São Paulo, Rio De Janeiro, Pechino e Shangai. È un’azienda fortemente impegnata nei processi di innovazione che supportano la competitività aziendale e ha complessivamente 13.000 studenti iscritti, 1.800 docenti, e 500 dipendenti. «Il contratto integrativo aziendale» affermano i sindacati, «si propone come strumento guida nelle relazioni tra lavoratori, lavoratrici e azienda; riconosce l’importanza della contrattazione territoriale quale strumento adatto a cogliere le peculiarità e potenzialità dei territori stessi». Tra i punti importanti dell’accordo: la definizione di sistemi di tutela di genere e alla responsabilità sociale; la valorizzazione di un approccio al lavoro con contenuti innovativi che possano favorire la creatività, la qualità e il benessere dei lavoratori. Il Contratto Integrativo Aziendale regola alcuni istituti contrattuali che verranno riconosciuti ed estesi a tutti i lavoratori e le lavoratrici: ticket restaurant, il sistema premiante, le trasferte. Sarà inoltre ripresa la contrattazione sui livelli di inquadramento e sull’organizzazione del lavoro. L’incontro è stato anche l’occasione per la presentazione del sistema per la gestione del premio di risultato, per la sua fruizione sarà infatti possibile optare per l’accredito diretto della somma maturata, ovvero la fruizione attraverso il sistema del welfare contrattuale, così come definito dal Quadro normativo fiscale e previdenziale, che gode il vantaggio della detassazione completa.
Vigilanza Enasarco
Riportiamo un articolo del Servizio Ispettivo della Fondazione Enasarco rispetto agli accertamenti del 2016 e del primo semestre del 2017. Dal sito della Fondazione: “Il corretto versamento contributivo delle ditte preponenti è alla base del regolare funzionamento della Fondazione Enasarco. Per questo motivo l’Ente esercita una scrupolosa attività di vigilanza ispettiva, finalizzata all’accertamento della natura del rapporto di agenzia e all’osservanza dei correlati obblighi contributivi. L’intero processo è gestito da una sede centrale e da due coordinamenti interregionali (Nord e Centro Sud), che monitorano e coordinano 18 uffici territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale; gli accertamenti vengono avviati sia a seguito di segnalazioni dirette – inviate dagli agenti o dalle ditte mandanti – sia su iniziativa della Fondazione. In quest’ultimo caso, in particolare, la vigilanza è basata su pianificazioni centrali e locali che vengono elaborate attraverso un fondamentale lavoro di “intelligence” svolto dagli operatori del Servizio, sia centrali che periferici, consistente prevalentemente nell’incrocio e nella analisi di dati interni con quelli provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni. Nel primo semestre di quest’anno, sono state ispezionate circa 2.000 ditte e sottoscritti 1.792 verbali ingiuntivi, pari all’ 89% del totale. È però un dato che va correttamente interpretato, come evidenzia il dirigente del Servizio vigilanza, Fabio Rufini: “Una percentuale così elevata di verbali ingiuntivi porterebbe a pensare che, in pratica, la quasi totalità delle aziende ometta il versamento dei contributi previdenziali, ma non è esattamente così. Infatti una percentuale così elevata non sta a significare che il 90% delle aziende italiane che si avvalgono di agenti evade la contribuzione, ma va considerata soltanto in relazione al novero delle aziende selezionate in fase di pianificazione. È un dato, quindi, che rispecchia soprattutto la buona capacità che hanno gli uffici di analizzare le informazioni in loro possesso, provenienti da diverse banche dati”. Nei primi sei mesi del 2017 l’accertato è risultato pari a €. 30.486.465,28. L’incassato a 60 giorni è di € 4.916.396, corrispondente al 16,12 % dell’accertato. Sono state presentate n. 382 domande di rateazione (comprensive di dichiarazione di riconoscimento del debito), per un credito complessivo pari a €. 7.549.096,50. I crediti certi (costituiti dalla somma dei verbali pagati e delle domande di rateazione) ammontano ad €. 12.465.492,50, corrispondenti al 40,86%dell’accertato. Per quanto riguarda il 2016, invece, è stato realizzato un livello di “accertato” — pari a 54.941.929,99 euro – che rappresenta, in assoluto, il massimo valore storico. Di tale somma, il 15,69% è stato incassato dalla Fondazione (percentuale che sale al 19,65 % se si considerano anche gli anticipi sulle rateazioni) mentre la percentuale degli importi oggetto di domande di rateazione è ben del 39,60% del totale accertato. Se si considera che la domanda di rateazione comporta l’automatico riconoscimento del debito, è possibile affermare che i crediti certi, al 31/12/16, sono stati del 55,28% del valore totale dell’accertato. Nel corso del 2016 sono stati effettuati 4.081 accertamenti ispettivi, e la percentuale delle aziende irregolari, rispetto al totale delle aziende ispezionate, è stata dell’89,90%. Il volume dell’accertato complessivo (anno 2016) è stato per Fondo Previdenza €. 36.639.584,21, per il Fondo Assistenza €. 2.911.631,40, per Firr €. 4.637.524,03, per Sanzioni civili €. 10.714.974,67 e per Interessi di mora €. 38.215,68.”
IL PREAVVISO NEL RAPPORTO DI AGENZIA
Affrontiamo un argomento che spesso è oggetto di conflittualità tra le parti: il preavviso nel rapporto di agenzia, che è un Istituto disciplinato in modo diverso tra i contratti a tempo indeterminato e i contratti a tempo determinato, e lo sintetizziamo in questo articolo.CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO: Non esiste un preavviso uguale per tutti perché i contratti di agenzia sono diversi tra loro e l’individuazione del preavviso può dipendere da vari fattori. La base di partenza per determinare il preavviso minimo obbligatorio è l’art. 1750 del Codice Civile. Il preavviso, secondo la legge, non può mai essere inferiore ad un mese per ogni anno di attività iniziato, fino ad un massimo di sei mesi. Individuato il preavviso minimo, bisogna verificare se il contratto di agenzia richiama gli Accordi Economici Collettivi. In questo caso, è necessario capire se il preavviso previsto dall’AEC è superiore a quello previsto dalla legge. Ecco cosa prevedono gli AEC in merito al preavviso: Agenti plurimandatari: • tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; • quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; • cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; • sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.Agenti monomandatari: • cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; • sei mesi per gli anni dal sesto all’ottavo anno; • otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.Se l’AEC prevede un periodo di preavviso maggiore, si applicherà quest’ultimo perché il Codice Civile permette un preavviso superiore, ma mai inferiore alla legge. Una volta fatto anche questo passaggio, bisogna controllare se nel contratto di agenzia è previsto un preavviso superiore all’AEC. Se è così, si applicherà quanto indicato nel mandato di agenzia. Riassumendo: il preavviso non può mai essere inferiore a quanto previsto dalla legge, ma può essere superiore sulla base di quanto previsto dall’AEC o dagli accordi contrattuali tra le parti.CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: Qui la questione del preavviso è apparentemente semplice perché, quando le parti sottoscrivono contratti con una scadenza precisa, esiste un preavviso esclusivamente per comunicare l’intenzione di rinnovarli o meno. Per chiudere il contratto a tempo determinato prima della scadenza, serve un accordo scritto tra le parti. Diversamente, ossia se si chiude unilateralmente il rapporto prima della scadenza, la parte che ha ricevuto la disdetta può chiedere un danno all’altra. Vi chiederete perché, in questo caso, non si può chiedere un’indennità sostitutiva del preavviso, come per il contratto a tempo indeterminato. Il motivo è che le parti, sottoscrivendo un contratto a tempo determinato, si sono impegnate per una durata minima di rapporto e, risolvendolo anticipatamente, si provoca un danno alla parte che ha ricevuto la disdetta. Dare il giusto preavviso, o verificare se quello che vi è stato dato è corretto, è fondamentale perché sbagliare può significare perdere una notevole quantità di denaro. Prima di dare una disdetta ad un mandato, o se l’avete ricevuta da una casa mandante, passate alla Fisascat Cisl e contattate i nostri operatori agli sportelli che trovate all’indirizzo http://www.fisascatcislagenti.it/site/dove-siamo.
L’ESIBIZIONE DEI LIBRI CONTABILI
La materia che regola i rapporti di agenzia è complicata ed è difficile che possa essere gestita da chiunque, senza specifiche competenze. Questa è una nostra convinzione che è nata in anni di attività e che ci viene confermata dalle numerose sentenze che leggiamo ogni giorno. Nel mondo dell’agenzia basta una sentenza della Cassazione per cambiare tutto ciò che, fino a prima, ci sembrava ovvio. Uno degli argomenti più controversi al riguardo è la possibilità, per l’agente di commercio, di accedere ai libri contabili della casa mandante, per verificare il corretto pagamento delle provvigioni e/o delle indennità di fine rapporto. Per comprendere il problema, partiamo dalla legge che regola questo diritto ossia l’art. 1749 del Codice Civile: “….L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”. Stando al Codice Civile, sembrerebbe che il diritto ad avere un estratto dei libri contabili sia scontato e semplice. In realtà, in passato, varie sentenze hanno chiarito che per poter chiedere quanto previsto dal Codice Civile, l’agente deve essere in possesso delle prove di omissioni di provvigioni da parte della casa mandante perché, diversamente, non potrà effettuare una verifica a titolo esplorativo, basata solo su sospetti. In sostanza, quello previsto dall’art. 1749 del Codice Civile è un diritto esercitabile solamente in presenza di determinati documenti o prove forniti dall’agente di commercio. Negli ultimi anni, però, sono stati fatti degli ulteriori chiarimenti sulla questione da parte dei vari tribunali. In molti casi, infatti, l’agente di commercio non ha modo di accedere ad alcuni dati in possesso della casa mandante, indispensabili per effettuare conteggi delle indennità o delle provvigioni, pertanto, non ha modo di dimostrare la sua tesi, se non previa verifica dei libri contabili. In questi casi, da valutare volta per volta, è possibile ottenere l’esibizione delle scritture contabili. L’esempio più chiaro riguarda le vertenze per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1751 del Codice Civile (impropriamente chiamata da molti “indennità europea”). In questi casi, infatti, per verificare il numero di nuovi clienti e del fatturato sviluppato durante un rapporto di agenzia, è indispensabile conoscere alcuni dati della zona affidata prima dell’arrivo dell’agente. Quest’ultimo non sarà mai in grado di fornire della documentazione al riguardo perché certi dati sono nelle disponibilità della sola casa mandante. E’ chiaro a tutti che qui abbiamo riportato solo principi generici, pertanto ricordiamo a tutti che ogni contratto di agenzia ha una storia a sé, e quindi ogni azione, diritto o dovere va calibrato sulla base del caso specifico. Per coloro i quali chiederanno l’esibizione dei libri contabili, inoltre, tengano conto che ci possono essere dei costi aggiuntivi per la verifica degli stessi. All’interno di una causa, infatti, la verifica di questi documenti può essere demandata ad un perito che, come tutti i professionisti, andrà pagato dalle parti. Al di fuori di una causa di lavoro, se l’agente non è in grado di leggere i dati contabili, potrebbe esserci il bisogno dell’intervento di un professionista o del proprio commercialista e, anche in questi casi, ci saranno delle spese aggiuntive. Come sempre, prima di decidere cosa fare quando avete dei problemi con una casa mandante, contattate i nostri operatori agli sportelli che trovate all’indirizzo http://www.fisascatcislagenti.it/site/dove-siamo.
Contratto standard?
NON ESISTE UN CONTRATTO STANDARDTorniamo nuovamente sulla questione della firma dei contratti di agenzia perché, oltre ad essere fondamentale per la vostra attività, è indispensabile sapere che il futuro dei vostri diritti e delle indennità dipende da ciò che si scrive nel testo che firmate con le case mandati. Per prima cosa, chiariamo che: • Non esiste il contratto standard valido per tutti; • Non esiste un contratto “Enasarco” uguale per tutti; • All’interno della stessa azienda, possono esistere contratti diversi agente per agente; Abbiamo fatto questa premessa perché il personale delle case mandanti spesso usano questi argomentazioni per motivare la firma di un mandato. I contratti di agenzia non solo possono essere diversi uno dall’altro, ma devono essere adattati ai casi specifici. Certamente c’è un testo di base dal quale si può partire, ma l’esistenza o meno di alcune clausole, o la creazione di alcune di esse, va calibrata sulle esigenze delle parti ed sul settore in cui si opera. E’ vero che ci sono aziende che impongono i loro contratti senza possibilità di discussione, ma vi assicuriamo che non vale per tutti, anzi. Ogni settimana i nostri operatori aiutano i colleghi a comporre le necessarie modifiche ai contratti che ci sottopongono, dopo aver ascoltato le specifiche esigenze di ciascuno e dopo aver segnalato all’iscritto le clausole più pericolose. Nella maggioranza dei casi, le case mandati sono disponibili a modificare alcune o tutte le cose da noi segnalate, soprattutto se all’azienda interessa molto avere quell’agente specifico. La cosa importante è argomentare bene le modifiche, con i vari riferimenti di legge, dell’AEC o di recenti sentenze (vedasi quelle, ad esempio, sui minimi di vendita). Gli operatori della Fisascat Cisl sono in grado di preparare contratti su misura o di fare le modifiche opportune ai testi che vi vengono proposti. Se sei iscritto al nostro sindacato, è sufficiente inviare a info@cislagenti.it il testo del contratto, possibilmente in formato .word, ed a stretto giro di posta riceverete lo stesso file con le modifiche, e le spiegazioni di queste modifiche, da parte dei nostri operatori. Le case mandati fanno i loro interessi quindi verificate sempre con qualcuno competente in materia se quello che vi stanno dicendo è vero.Per ogni ulteriore informazione al riguardo contattate i nostri operatori agli sportelli che trovate all’indirizzo http://www.fisascatcislagenti.it/site/dove-siamo.
Intervista al Presidente della Fondazione Enasarco Gianroberto Costa
D: Presidente, a più di un anno dalle elezioni ci può brevemente indicare quali sono le azioni messe in campo dal nuovo Consiglio di Amministrazione? R: Le prime elezioni democratiche della Fondazione hanno comportato un forte cambiamento e l’esigenza di porre in essere azioni ispirate a logiche non solo economiche, ma anche etiche. Abbiamo approvato un nuovo modello organizzativo di gestione ed il Codice etico, strumenti che ci consentono di operare in trasparenza nel rispetto degli obblighi sociali, prima ancora che normativi, alla luce del ruolo istituzionale che la Fondazione ricopre. Per la stessa ragione siamo impegnati nel garantire la più ampia diversificazione delle classi di investimento, anche attraverso una riduzione dell’esposizione immobiliare. Crediamo nella valenza sociale della Fondazione e puntiamo sulle piccole e medie imprese garantendo loro di divenire protagoniste del mercato. Ciò comporta un congruo ritorno ai nostri iscritti, attraverso la creazione di un ciclo virtuoso di crescita imprenditoriale ed occupazionale.D: Il commercio elettronico prende sempre più piede anche nel nostro Paese, e immaginiamo abbia conseguenze anche per la Fondazione, soprattutto in termini di contribuzione. Cosa ne pensa Presidente? R: È innegabile come l’e-commerce rappresenti uno strumento diffuso ed in continua espansione, che tuttavia non deve e non può essere percepito negativamente. Il commercio elettronico rientra in un panorama più ampio di tecnologia e sviluppo che rappresenta, piuttosto, un valore aggiunto. È fondamentale quindi che la scelta dei nostri iscritti di formarsi e aggiornarsi professionalmente, in risposta al mutamento economico, sociale e tecnologico, sia supportata concretamente. Per questo la Fondazione ha stanziato 1,5 milioni di euro da erogare in favore della categoria e 200 mila euro in favore degli iscritti che operano attraverso società di capitale. Dobbiamo considerare un’opportunità la presenza e lo sviluppo dei nuovi strumenti tecnologici, senza dimenticare che il rapporto interpersonale è peculiarità di tutte le attività commerciali e di promozione finanziaria.D: Ci sono molti agenti che hanno versato contributi all’Enasarco ma, per l’impossibilità a raggiungere i requisiti pensionistici, hanno perso, o perderanno, questi soldi. Il nuovo CdA sta cercando soluzioni a questo problema? R: Abbiamo a cuore tale tema che indubbiamente necessita di grande attenzione. Pertanto, la nostra scelta è di valutare tutte le strade percorribili, previa analisi della tenuta tecnica dei conti della Fondazione.D: Nonostante i comunicati stampa, c’è ancora chi sostiene che la Fondazione ha problemi di natura “economica”. Può cortesemente chiarire qual è la vera situazione del bilancio della Fondazione? R: Ad oggi non ci sono criticità di tipo economico, la Fondazione gode di buona salute ed ha un patrimonio di circa 7 miliardi di euro. Nell’ultimo bilancio sociale, il primo ad essere certificato da una società di revisione indipendente che ne ha accertato la veridicità ed affidabilità, si possono rilevare i risultati e le performance raggiunte che registrano un andamento crescente sul valore economico generato in termini di entrate contributive. Anche i bilanci tecnici, approvati annualmente dai Ministeri Vigilanti, sono risultati in linea con la sostenibilità economica richiesta dalla normativa vigente. In generale, il comparto delle Casse previdenziali, come anche rilevato dall’ultimo rapporto Covip, presenta risultati economici positivi.
L’obbligo di informazione
Riprendiamo la questione, in parte affrontata precedentemente, relativa all’obbligo di informazione dell’agente nei confronti della casa mandante. Pensiamo infatti sia utile ricordarvi che esiste comunque un obbligo di legge che impone all’agente di informare la casa mandante su ciò che avviene nella zona/clientela a lui affidata. E’ compito dell’agente, infatti, avvisare la casa mandante quando nella zona di sua competenza avvengono dei fatti di particolare rilevanza che possono incidere sulla sua attività e, di conseguenza, sui suoi risultati. Spesso queste comunicazioni vengono fatte a voce ma, in alcuni casi, sarebbe opportuno iniziare a lasciare una traccia scritta di ciò che dite alle case mandanti. Per fare alcuni esempi, è importante che l’agente scriva all’azienda in questi casi: Quando nella zona di competenza diventa difficile concludere affari a causa di prezzi superiori a quelli praticati dalla concorrenza; Quando diventa difficile operare per colpe imputabili alla casa mandante (problemi con i prodotti, con le consegne, ecc.); Quando si hanno notizie di gravi difficoltà economiche di uno o più clienti; Quando la concorrenza mette in campo azioni particolarmente efficaci nella Vostra zona;Ovviamente queste segnalazioni vanno fatte con attenzione e cercando di fornire più dati concreti possibili. A cosa servono questo tipo di comunicazioni? A contrastare possibili contestazioni sui risultati ottenuti nella vostra zona di competenza o, nel peggiore dei casi, per avere documentazione adeguata ad impugnare eventuali disdette motivate da scarsa produttività. Chi è nostro iscritto, può prendere contatto con i nostri operatori che, una volta compreso il vostro caso specifico, vi suggeriranno come scrivere queste relazioni. Per ogni ulteriore informazione al riguardo contattate i nostri operatori agli sportelli che trovate all’indirizzo http://www.fisascatcislagenti.it/site/dove-siamo.
Sisma e versamenti
Sisma 2016: sospesi i versamenti all’Enasarco L’Enasarco ha comunicato di aver sospeso i termini di pagamento dei contributi da parte dei soggetti che operano nelle zone colpite dal terremoto dell'agosto 2016. Le imprese che hanno beneficiato della sospensione devono presentare domanda di rateazione entro il 30 settembre 2017. Con un comunicato stampa la Fondazione Enasarco ha comunicato di aver sospeso il pagamento dei contributi nelle aree colpite dai terremoti del 24 agosto. La sospensione è stata poi estesa anche ai Comuni colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Le imprese preponenti che hanno beneficiato della sospensione devono presentare domanda di rateazione entro il 30 settembre specificando nell’oggetto “Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi” o pagare i contributi sospesi entro il 30 ottobre. Per ogni ulteriore informazione al riguardo contattate i nostri operatori agli sportelli che trovate all’indirizzo http://www.fisascatcislagenti.it/site/dove-siamo.